«Tre rivoluzioni». La separazione delle carriere passa in Cdm
Valentina Stella Dubbio 30 maggio 2024
«Tre rivoluzioni» e «provvedimento epocale»: così ieri il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha definito le direttrici contenute nel disegno di legge costituzionale di modifica delle norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, approvato ieri, in meno di un’ora, dal Consiglio dei Ministri. Il vertice era stato preceduto tra un incontro tra il guardasigilli, il sottosegretario Mantovano, il viceministro Sisto, il sottosegretario Delmastro, i presidenti delle commissioni Giustizia di Montecitorio e palazzo Madama, Maschio e Bongiorno. Durante la conferenza stampa, tenuta al termine del Cdm, Nordio, insieme a Mantovano, ha illustrato alcuni degli otto articoli che compongono il provvedimento. Innanzitutto la separazione delle carriere, con la modifica dell’art. 102 Cost. Poi la modifica del Consiglio Superiore della Magistratura: uno dedicato ai giudici e uno ai pubblici ministeri ma, come anticipato, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Però Nordio ha voluto subito precisare che i requirenti non andranno sotto il controllo del potere politico: «abbiamo dato rilevanza costituzionale anche al fatto che la magistratura requirente è, deve essere e resterà indipendente da qualsiasi interferenza del potere esecutivo, da qualsiasi pressione di altri organismi, gode e godrà delle stesse garanzie di indipendenza della magistratura giudicante». I componenti, oltre a quelli di diritto - ossia il primo presidente e il procuratore generale di Cassazione - «sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge». Gli avvocati non potranno essere iscritti contemporaneamente all’albo. Questo del sorteggio è forse il punto più delicato. Mentre per i componenti laici se ne prevederà uno ma su una base eletta prima dalle Camere, le toghe invece ne subiranno uno secco. Anche se c’è da rilevare che il Ministro in conferenza ha detto che «la composizione del Csm mantiene una maggioranza di magistrati che però vengono appunto sorteggiati tra magistrati che siano già stati valutati varie volte»: o questa ipotesi di valutazione era prevista in una bozza precedente del ddl o il Guardasigilli suppone cosa potrebbe accadere con la riserva di legge. Comunque, se nel primo caso i partiti non potranno più imporre a Palazzo dei Marescialli coloro che non vengono eletti alle politiche, nella seconda previsione un metodo di estrazione così ‘democratico’, che svuota completamente la valenza politica e meritocratica della componente togata, potrebbe essere uno dei punti da modificare a seguito della discussione parlamentare, benché il responsabile di via Arenula abbia specificato che tale metodo «è un ossequio alla indipendenza della magistratura, che non può e non deve essere indipendente solo dal potere esecutivo e legislativo, ma anche da se stessa». Il terzo punto riguarda l’Alta Corte disciplinare che varrà solo per la magistratura ordinaria. Essa sarà a prevalenza togata ma sempre composta da un numero di sorteggiati che però il Ministro ha specificato essere fatto all’interno di «un canestro di persone qualificate». «L’Alta Corte – si legge infatti nell’articolato - è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità». Il Csm, tra le varie funzioni, manterrà quella delle nomine amministrative per le quali si ricorrerà sempre al Tar, a differenza di quanto previsto dalla proposta di Violante, mentre verrebbe privato di quella disciplinare sin dal primo grado. Le decisioni non verranno prese in forma plenaria, in quanto si prevede che «contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata». L’art. 8 infine prevede che le leggi ordinarie che andranno a dettagliare la riforma dovranno essere emanate entro un anno dall’entrata in vigore del ddl. «Essendo una riforma impegnativa, vi è stato un lavoro svolto fino all’ultimo nel confronto tra le forze politiche di maggioranza» ha detto il sottosegretario Mantovano. Rispetto ai tempi di approvazione ha aggiunto che «non saranno rapidissimi ma auspica che non siano neanche troppo dilazionati». Comunque ha sottolineato che «non darei così per scontato che si arrivi al referendum, nel senso che se vale l'adesione alla sostanza che viene proposta dal governo e se vi sarà un confronto nel merito in parlamento di fronte a un testo che certamente non è blindato ma aperto al contributo dell'intero parlamento, non è così certo che si arrivi al referendum. Facciamo un passo alla volta». In ogni modo non è certo che una riforma del genere possa arrivare ad approvazione definitiva tra Camera, Senato e altresì referendum nel giro di due anni e mezzo, che è il tempo che ci separa dal rinnovo del nuovo Csm. Se invece ci fosse una accelerazione, si porrebbe il problema di dover adeguare rapidamente con le leggi ordinarie quella istitutiva del Csm. Nell’articolato approvato ieri a Palazzo Chigi, rispetto alle previsioni, non compare però il passaggio dell’avvocato in Costituzione. A quanto pare il Governo ha preferito assicurare la massima omogeneità a questo ddl costituzionale, facendo in modo che riguardasse esclusivamente l’ordinamento della magistratura e non in termini più generali il sistema giustizia.
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