Intervista Marandola

 Valentina Stella dubbio 2 giugno 2025

Il La.P.E.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame e giusto processo), fondato da Ettore Randazzo, ha elaborato una proposta di legge per rendere effettivo il controesame nel nostro processo. Ci hanno lavorato gli avvocati Carmela Parziale, Giovanni Sofia, Valerio Spigarelli; i professori Antonella Marandola e Giorgio Spangher; i magistrati Eugenio Albamonte, Renato Bricchetti, Giovanni Canzio. Il lavoro e l’approfondimento svolto dalla Commissione è nato soprattutto dall’esperienza nelle aule di giustizia e dalla percezione quotidiana delle tante difficoltà e prassi devianti che purtroppo alterano il metodo, fondamentale per la ricostruzione dei fatti ai fini dell’accertamento della verità processuale. Ne parliamo nel dettaglio con Antonella Marandola, ordinario di Diritto processuale penale presso l' Università degli Studi del Sannio.

 

Perché ritenete che l'esame incrociato abbia bisogno di una regolamentazione più netta? In pratica, quali sono le attuali criticità?

 

Molteplici sono le criticità alle quali si può solo accennare. Faccio  una premessa: abbiamo introdotto la tecnica dell'esame e del controesame con la riforma del 1989, per tradurre in pratica il metodo del contraddittorio nella formazione della prova. Questo perché il contraddittorio è il modo migliore per arrivare alla verità. Purtroppo la prassi applicativa da subito  ha prodotto una marea di degenerazioni, in quanto quella che gli anglosassoni chiamano cross examination non è una tecnica a cui siamo abituati e non è entrata a far parte della nuova cultura del giudice, in particolare in tema di esame testimoniale.

 Spesso l’esame del testimone dell’accusa o della difesa non si svolge, infatti, su fatti specifici, ma si estende a fatti diversi o si chiede al teste di raccontare liberamente la sua esperienza; le domande  non sempre sono pertinenti, anche se la legge indica che esse devono riguardare i fatti di cui l’imputato deve rispondere nel processo. Ma il problema nasce “a monte” quando è redatta la lista che introduce la testimonianza. In molti casi, l’indicazione delle circostanze su cui sentire i testimoni, i consulenti o le parti avviene, soprattutto da parte delle Procure, usando delle formule di stile, rinviando, cioè, ai “fatti di cui all’imputazione” o ai “fatti di causa”, non consentendo così alle altre parti di ben esercitare il loro diritto al controesame. Non è raro, poi, sperimentare la formulazione delle domande suggestive, quale “suggerimento della risposta”, o di domande “nocive” da parte del P.M. o dei difensori.

In generale non sempre la difesa appare tecnicamente “attrezzata” per impiegare al meglio tale meccanismo, che serve ad evitare una narrazione che potrebbe nascondere un copione precostituito e a selezionare le informazioni utili ad ottenere dichiarazioni affidabili.  Troppe sono, infine, le incursioni operate dai giudici, il cui intervento dovrebbe essere residuale e posticipato.

 

Quali garanzie in più avrà l’avvocato?

 

Da troppo tempo tale settore non è interessato dalle riforme. Come Lapec siamo giunti alla conclusione che la materia impone una regolamentazione più netta e rigorosa nel rispetto dell’art. 111, comma 2 e 3 Cost.: di qui la predisposizione di una proposta tesa al divieto per il P.M. e i difensori di porre domande che possono nuocere alla sincerità ed alla genuinità delle risposte , alle domande generiche o quelle “a trabocchetto”, al corretto impiego della domanda suggestiva. Riteniamo che solo il corretto confronto dialettico fra l’accusa e i difensori delle parti assicura un ruolo centrale alla difesa e contribuisce a far avere al giudice le migliori coordinate possibili per individuare il punto di confluenza tra verità processuale e verità storica.

 

 

Come cambierebbe quindi il ruolo del giudice?

 

In linea con il sistema accusatorio il giudice deve presiedere al corretto svolgimento dell’  acquisizione della prova e garantire la sua legalità e utilizzabilità, arginando, nel contempo, la possibilità di sostituirsi o coadiuvare il p.m. nell’ acquisizione probatoria. Occorre rispristinare quella “cultura della prova” fondata sull’oralità, sul contraddittorio e sull’immediatezza, quale forma di tutela e garanzia per le parti e per il giudice, evitando, così, che continui a perseverare nelle aule di giustizia la “cultura inquisitoria sulla prova”, sopravvissuta al mutamento del nostro sistema processuale penale. penale.

 Sono previste sanzioni processuali o disciplinari?

 

Siì. A dispetto dell’attuale disciplina, nella quale il legislatore fidandosi, forse, della buona e corretta gestione di tali regole da parte dell’organo d’accusa, della difesa e, soprattutto, del giudice non ha introdotto nessuna sanzione processuale, si è, ora, pensato - una volta escluse le sanzioni disciplinari, poco consone alla materia e che nessun beneficio apportano sul piano processuale- di prevedere l’inutilizzabilità degli atti compiuti in violazione delle diverse sequenze procedurali ristrutturate, ossia delle prove assunte in violazione di molte regole contenute nella proposta. Il giudice non potrà dunque tener conto di quelle prove testimoniali nella sua motivazione. Il rinvio all’inutilizzabilità potrebbe -ad una prima lettura- sembrare ampio ed eccessivo, ma solo così si può ottenere una prova “giusta” da porre a fondamento di una sentenza da parte del giudice chiamato ad amministrare la giustizia in nome e per conto del popolo italiano, che deve fare affidamento sul corretto governo del processo e degli elementi sulla base dei quali una persona viene assolta o condannata. 


In cosa consiste invece la modifica del 507 cpp, sempre contenuta nella proposta ?


La norma permette al giudice di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova se risulta "assolutamente necessario" per l'accertamento dei fatti, terminata l'acquisizione delle prove. La norma garantisce la piena conoscenza dei fatti affinché il giudice, che dovrà motivare la sentenza, possa pervenire ad una decisione "giusta". Come le dicevo, nella pratica il giudice spesso esercita tale potere anticipatamente e in maniera eccessiva, andando a colmare le carenze o l’insufficienza della prova a carico. Di qui il cambio di paradigma: il giudice potrà esercitarlo esclusivamente per l’acquisizione di elementi utili per l’imputato. Se l’accusa non proverà il suo assunto, il giudice, in ossequio alla regola del ragionevole dubbio per cui l’imputato è presunto innocente, deve emettere la sentenza di assoluzione.

 

Questa proposta di legge verrà presentata a tutti i partiti per farla calendarizzare?

 

Allo stato non so se vi è una tale intenzione. Certamente l’elaborato, ormai pubblico, si pone alla riflessione dei giuristi ed è stato presentato all’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e alla Commissione Mura istituita presso via Arenula.  

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