Cavallini: a rischio la semilibertà

 Valentina Stella dubbio 27 giugno 2025

La Corte d’assise d’appello di Bologna si è riservata la decisione sulla possibilità di applicare l’isolamento diurno all’ex Nar Gilberto Cavallini, che lo scorso 15 gennaio è stato condannato in via definitiva all’ergastolo per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. L’eventuale accoglimento della richiesta avanzata dalla sostituta pg Antonietta Di Taranto da parte dei giudici comporterebbe la revoca del regime di semilibertà concesso a Cavallini nel 2017. L’uomo infatti da otto anni, come certificato dalle persone che ne beneficiano, svolge attività di volontariato in una parrocchia di Terni: insegna la nostra lingua agli immigrati, assiste un giovane disabile, accompagna chi ne ha bisogno a svolgere dei servizi. Si è anche laureato mentre era in carcere in discipline letterarie con 110 e lode alla Cattolica di Milano nel 2013. Al centro della discussione c’è il fatto che, finora, non è stato possibile stabilire con certezza se Cavallini abbia scontato o meno i tre anni di isolamento diurno che gli erano stati comminati nel 1991 per un cumulo di pene. Nella memoria depositata prima dell’udienza dagli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini si sottolinea che, mentre non risulta che Cavallini abbia scontato l’isolamento diurno nel carcere di Terni, dove è attualmente detenuto in regime di semilibertà, le strutture di Opera e di Voghera «non possono attestarne l’avvenuta esecuzione, ma neppure escluderla». Viene da chiedersi se lo stesso Cavallini ricordi di essere stato in isolamento. A tal proposito ci dice l’avvocato: «il mio assistito è in carcere da 42 anni, durante i quali è stato recluso nelle supercarceri, anche in regime di 41bis. Ogni volta che veniva trasferito da un carcere all'altro per partecipare ai processi, veniva isolato da tutti gli altri detenuti. Non formalmente ma sostanzialmente ha subìto l'isolamento di fatto. Può anche essere che lui non abbia mai scontato l'isolamento diurno, ma ha scontato una disciplina di isolamento e di segregazione che è ancora più pesante dell'isolamento diurno». Inoltre, spiega sempre Pellegrini, «il mio assistito non ha alcuna responsabilità se lo Stato non gli ha fatto scontare l’isolamento diurno quando doveva». Tuttavia l’aspetto più importante è un altro, ci spiega sempre Pellegrini: «se venisse accolta la richiesta della Procura generale il trattamento riabilitativo di Cavallini, previsto dall’articolo 27 della Costituzione, verrebbe ad essere distrutto e ci sarebbero degli effetti irreversibili perché dovrebbe ritornare in carcere. La semilibertà si caducherebbe all'istante perché ovviamente un detenuto in isolamento non può stare in semilibertà, non può beneficiare delle misure alternative, non può beneficiare dei permessi pregio e quindi andrebbe incontro inevitabilmente verso una regressione trattamentale». Data la situazione, per i legali dell’ex Nar le conclusioni possibili sono tre: o Cavallini ha scontato l’isolamento diurno in passato e quindi ci si trova di fronte semplicemente a una mancanza di documentazione, oppure - se anche per qualche motivo non fosse stato scontato - lo stesso isolamento sarebbe ormai prescritto (benché l’isolamento sia una sanzione penale che secondo alcuni non è prescrittibile come la pena dell’ergastolo a cui si lega) oppure da rigettare per non interrompere il percorso di rieducazione iniziato ormai da tanto. Sulla questione esiste un precedente: nel 2023 la procura generale di Palermo aveva chiesto l’applicazione dell’isolamento diurno ad un uomo all’ergastolo da 25 anni. La difesa si era opposta perché quell’aggravamento di pena avrebbe fatto regredire la condizione di semilibero con una vita di relazione fuori le sbarre in quella di detenuto sempre dietro le sbarre. La Corte di assise di appello, presieduta da Angelo Pellino (presidente della Corte che capovolse in secondo grado la sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia), si espresse a favore della difesa, sostenendo, tra l’altro, «l’insuperabile valore costituzionale dell’art. 27 della Carta Fondamentale». Nel caso di specie l’uomo «era ininterrottamente detenuto da oltre venticinque anni» e «si deve tener conto anche del fatto che il condannato non solo sia stato già positivamente ammesso, da parte della competente Magistratura di Sorveglianza, al regime della semilibertà, senza mai aver dato adito a rilievi, ma che lo stesso fruisca regolarmente di licenze e permessi premio, che gli permettono di relazionarsi con la propria famiglia e con la dimensione concreta, una volta tanto, di una tangibile prospettiva di definitiva riabilitazione». Ora per il caso di Gilberto Cavallini la palla passa ai giudici, che dovrebbero pronunciarsi nel giro di qualche giorno. I tempi, però, potrebbero allungarsi, qualora la Corte provasse ad acquisire la documentazione mancante prima di sciogliere la riserva.

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