Sollecito: "gli errori commessi dai giudici che mi hanno condannato"

di Valentina Stella (versione integrale del box pubblicato Sul Dubbio il 15 aprile 2017) 

Abbiamo potuto leggere l'atto di citazione presentato dagli avvocati Antonio e Valerio Ciccariello al Tribunale di Genova, attraverso cui chiedono per il loro assistito Raffaele Sollecito i danni sulla base della nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Ecco alcuni tratti salienti:
- In merito alle indagini preliminari, il cui titolare era il Dr Giuliano Mignini:
a) dal momento in cui entrò in Questura a Raffaele Sollecito fu impedito, da persona indagata del reato, di usare il cellulare per chiamare il padre o un avvocato.
b) Vi fu una errata interpretazione dei tabulati telefonici di Sollecito, così come dell'impronta della scarpa Nike di Sollecito che una errata perizia aveva dichiarato compatibile con una impronta trovata sulla scena del delitto;
c)"Le modalità con cui furono analizzati i reperti “165B” (gancetto del reggiseno) e “36” (coltello da cucina), come anche sul punto stigmatizzato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n.1105/15, rappresentarono totale e palese “violazione delle regole consacrate dai protocolli internazionali”. Realizzate in totale assenza di “verifica per ripetizione del dato di indagine”.
d) "Gli inquirenti posticiparono incredibilmente l’ispezione cadaverica di ben 11 ore dal ritrovamento del corpo della povera Meredith".
e):"Uno dei 2 computer sequestrati al Raffaele Sollecito, [...] che avrebbe consentito una puntuale verifica del suo alibi fu “incredibilmente bruciato da improvvide manovre degli inquirenti che ne causarono shock elettrico” (cfr. Corte di Cassazione);
f) La difesa di Sollecito " non ebbe a disposizione, al momento della conclusione delle indagini preliminari, tutti gli atti investigativi come previsto dalla legge, e ciò si protrasse almeno per tutta la fase dell’udienza preliminare".
g) "La durata eccessiva degli interrogatori, portati avanti di giorno e di notte, condotti con violenza quantomeno psicologica [...] da più persone nei confronti di una ragazza giovane e straniera, che all’epoca non comprendeva né parlava affatto bene la lingua italiana, ignara dei propri diritti e mai messa a conoscenza degli stessi, di fatto indagata a sua insaputa e privata dell’assistenza di un difensore, con l’intervento di interpreti, [...]perfino direttamente appartenente al personale preposto alle indagini, che anziché limitarsi a tradurre domande e risposte la induceva a sforzarsi di ricordare il nome di “un” colpevole qualunque da dare in pasto ai media"
 - Sulla condotta del Gip di Perugia, Dott.ssa Claudia Matteini:
a) il GIP convalida il fermo di Raffaele, così come degli altri 2 “coindagati”, utilizzando, tra l’altro, le “dichiarazioni spontanee” rese dalla Knox, invero del tutto inutilizzabili [..] in quanto rese senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste di indagata.
- Sulla condotta dei Giudici togati della Corte di Assise di Perugia:
a) "far assurgere a caratteristica significativa della personalità di Raffaele l’aver visto un film hard o il fare collezione di coltellini vuol dire isolare delle uniche circostanze, travisandole".
b) "se è vero come da Essi sostenuto che il Sollecito e la Knox uccisero loro Meredith, sicuramente sporcandosi del suo sangue sì da avere la necessità di lavarsi, come spiegare l’assenza di loro tracce biologiche nelle stanza di Meredith e nel corridoio che conduce al “bagno piccolo”. Di certo non potevano volare!"
c) "non verrà mai esaminato nel corso dell’intero processo il filmato dalla telecamera posta nei pressi del parcheggio S. Antonio che aveva registrato intorno alle 19,41 – 19,53 effettivi - il passaggio di un soggetto somigliante per caratteristiche e ed abbigliamento al Guede né mai sottoposto a rilievo genetico il sasso rinvenuto nella stanza della Romanelli e che aveva rotto il vetro".
-Sulla  condotta dei giudici togati della Corte di Assise di Appello di Firenze:
a) "per i Giudici fiorentini, l’alibi degli imputati, meglio quello offerto dalla Knox ed avallato dal Sollecito per il solo fatto di non averlo mai smentito, è “falso”". La Corte "omette totalmente di considerare che esso istante aveva un “suo” alibi che ne attestava, inconfutabilmente, la presenza nell’appartamento di Via Garibaldi n.130".
b) " Checchè ne dica la Corte fiorentina, [...],siccome lapidariamente statuito dalla Suprema Corte nel dictum che mandò definitivamente assolti gli imputati, un dato era ed è assolutamente “certo”: le “regole metodologiche”, per tali intendendosi le prescrizioni dettate dai protocolli internazionali in materia di repertazione e conservazione, “non sono state assolutamente rispettate”!!"
c) " “Basti considerare al riguardo” – stigmatizza, lo si ripete, la Suprema Corte –" che " Il coltellaccio o coltello da cucina, rinvenuto in casa del Sollecito e ritenuto arma del delitto, è stato repertato e, poi, custodito in una comune scatole di cartone, del tipo di quelle che confezionano i gadgets natalizi, ossia le agende di cui gli istituti di credito, per consuetudine, fanno omaggio alle autorità locali. Più singolare – ed inquietante – è la sorte del gancetto di reggiseno. Notato nel corso del primo sopralluogo dalla polizia scientifica, l’oggetto è stato trascurato e lasciato lì, sul pavimento, per diverso tempo (46 giorni), sino a quando, nel corso del nuovo accesso, è stato finalmente raccolto e repertato".

d) "La Corte fiorentina trae elementi a conforto della correità del Raffaele Sollecito nella commissione del delitto dalla sua assunta “assenza di qualsivoglia collaborazione processuale” (sent. pag. 327). Trattasi di affermazione tanto grave quanto infondata, costituente l’ennesima affermazione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa dagli atti di causa. L’istante fu sempre presente durante tutti i vari gradi di giudizio, rendendo plurime dichiarazioni spontanee a chiarimento di numerosi eventi processuali".

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